GRATUITO PATROCINIO

Gratuito patrocinio per soggetti con reddito minimo a Palermo


Lo studio legale con sede a Palermo, è iscritto nell'elenco dei difensori abilitati all'ammissione al gratuito patrocinio per tutti i clienti che non raggiungono il reddito minimo previsto dalla normativa (limite reddituale €. 11.493,82). Il gratuito patrocinio garantisce a chi non ha il reddito sufficiente, di potersi avvalere della tutela di un avvocato senza corrispondere il relativo onorario, che viene posto a carico dello Stato.
L'istituto del patrocinio per chi non ha il reddito sufficiente per sostenere le spese legali (o gratuito patrocinio, o ancora avvocato gratis) viene concesso durante i processi civili e nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Per la normativa vigente, hanno diritto al gratuito patrocinio i cittadini (italiani, stranieri con regolare permesso di soggiorno o enti che non esercitino attività economica) che abbiano un reddito annuo imponibile non superiore ad € 11.493,82.

Avvocato per patrocinio gratuito

Gli avvocati civilisti Marina Albeggiani e Simona Chiarchiaro sono iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), istituito presso il consiglio dell'ordine del distretto di Corte d'appello di Palermo. Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro di reddito imponibile annuo risultante da ultima dichiarazione.

Patrocinio a spese dello Stato

Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Nel caso di contenziosi in cui sono coinvolti gli interessi di più di un membro dello stesso nucleo familiare, le condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio cambiano. Per il calcolo della soglia di ammissibilità non si deve cioè computare il reddito in sommatoria: il reddito verrà calcolato facendo riferimento solo al richiedente e agli altri eventuali familiari conviventi non in conflitto.

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